Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 768 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 768 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANTUONO GIUSEPPE N. IL 08/07/1948
avverso l’ordinanza n. 5827/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 26/11/2014

c.c.: 26-11-14

FATTO E DIRITTO
1 .-. D’Antuono Giuseppe ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata
in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Milano ha dichiarato la
inammissibilità dell’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale
di Monza, che in data 19-5-11 lo aveva condannato per il reato di cui all’art.
385 c.p.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di
avere, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato,
provveduto a indicare nel gravame gli elementi di fatto e di diritto su cui si
fondava l’impugnazione.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per difetto di
specificità, atteso che le censure, oltre a essere palesemente prive di
fondamento, sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna
illustrazione concreta delle doglianze a cui la motivazione dell’ordinanza
impugnata avrebbe omesso di rispondere. Il ricorrente si è limitato, in vero, a
puntualizzare di avere provveduto a specificare le ragioni di fatto e di diritto
dell’appello, senza tuttavia considerare che, nel concludere per la genericità
dei motivi di gravame, correttamente la Corte di Appello aveva puntualizzato
che l’appellante non aveva in alcun modo esplicitato le ragioni per le quali si
sarebbe dovuto escludere la contestata recidiva.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 26-11-14.

R.G. 13248-14

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