Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 768 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 768 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENBOUAZZA RACHID nato il 09/10/1983 a FES

avverso la sentenza del 25/01/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di BERGAMO, con sentenza in data 25/01/2016, applicava nei
confronti di BENBOUAZZA RACHID la pena concordata dalle parti ex art. 444
c.p.p., in relazione al reato di cui ali’ art. 648 CP.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta
responsabilità dell’imputato contestando la mancanza di motivazione in più punti
della sentenza. Il motivo è inammissibile . Giova rilevare che la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che
oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto
se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause
di non punibilità di cui all’arto 129 succitato. Del resto, in tema di applicazione
della pena su richiesta delle parti, la decisione del giudice va interpretata nel
senso più favorevole al rispetto della volontà negoziale del PM e dell’imputato,
essendo applicabile il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c. (cfr.
Sezione 3^, .18 giugno 1999, Bonacchi ed altro, rv. 215071). E’ poi principio
costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129
c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso
in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nelldenunciazione d
anche implicita d che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.d
(Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n.
4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza
impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui alldart. 129 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso)(2 200/2016

ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.., può essere

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