Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 768 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 768 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
nei confronti di:
GIONTA ALDO N. IL 18/02/1972
avverso l’ordinanza n. 1246/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 04/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
1ette/scot=i4e le conclusioni del PG Dott. C 4ER, ELE
2
n-4
ami t, i, t( a 141 e.-tA
c., 1w t zz
..-2.€4,12.ct

Uditi difensor Avv.; —

Data Udienza: 15/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 04.04.2013 il Magistrato di Sorveglianza di Novara
accoglieva il reclamo proposta da Aldo Gionta, detenuto sottoposto al regime
previsto dall’art. 41 bis Ord. Pen., avente ad oggetto la possibilità di fruire di un
colloquio con i familiari prolungato fino a due ore, risiedendo gli stessi fuori comune,
alle condizioni di cui all’art. 37 DPR 230/2000.Rilevava invero detto magistrato, dapprima -premessi i principi in materia quali

Corte europea- che il reclamo era ammissibile, involgendo posizioni soggettive
tutelabili; osservava poi, nel merito, come il reclamo fosse fondato, così respingendo
anzitutto le osservazioni della Direzione della Casa Circondariale secondo cui si
trattava di materia di competenza ministeriale; poiché però nell’art. 41 bis Ord. Pen.
non è dato rinvenire una regolamentazione specifica per i detenuti soggetti a tale
regime, si doveva applicare anche a costoro la possibilità di colloqui prolungati ai
sensi ed alle condizioni di cui al cit. art. 37.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Ministero della
Giustizia, Amministrazione Penitenziaria, che, con atto dell’Avvocato Distrettuale
dello Stato, deduceva violazione di legge argomentando -in sintesi- nei seguenti
termini : il provvedimento impugnato faceva erronea applicazione degli artt. 41 bis
Ord. Pen. e 37 del relativo regolamento, posto che con la novella di cui alla L.
94/2009 la materia dei colloqui e delle sue restrizioni era rimessa, per i detenuti
sottoposti a tale regime, a determinazione ministeriale; non residuava pertanto né
discrezionalità per il Direttore dell’Istituto, né potere di dare disposizioni contrarie in
capo al Magistrato di Sorveglianza.Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.2. Deve essere dapprima ricordato come per proporre qualunque impugnazione
occorra avervi interesse (art. 568, comma 4, Cod. proc. pen.), ed altresì come
l’interesse rilevante a tal fine debba essere non solo di tipo giuridico (escluso
l’interesse meramente morale ovvero teorico) ma anche concreto, atteso che
l’impugnazione deve mirare ad ottenere un risultato tangibilmente favorevole quale
la rimozione di un provvedimento pregiudizievole. Detto interesse, così qualificato,
deve poi essere anche attuale, nel senso che l’interesse a proporre impugnazione
deve non solo sussistere al momento della proposizione dell’atto di parte, ma anche
1

elaborati dalla giurisprudenza di rango costituzionale e di legittimità, nonché della

permanere al momento dell’invocata decisione, di tal che l’impugnazione non può
non perdere il necessario requisito dell’interesse, come sopra inteso, allorché
l’impugnante abbia medio tempore ottenuto quanto intendeva reclamare con l’atto di
impugnazione, ovvero quando si siano comunque create, oggettivamente, condizioni
che fanno venire meno il suo interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice ad
quem. In tali casi, la cessazione dell’interesse -giuridico, concreto ed attuale- induce
ineludibile esito di inammissibilità, in forza del disposto dell’art. 591, comma 1, lett.

3. Tanto premesso in linea generale, è di tutta evidenza come, nel caso di specie,
il ricorso dell’Amministrazione penitenziaria debba essere dichiarato inammissibile
per sopravvenuta carenza di interesse. Ed invero risulta in atti -in esito ad apposita
interrogazione al competente DAP- che Aldo Gionta è stato dimesso dal carcere in
data 31.07.2013 per compiuta espiazione della pena. La cessazione della condizione
carceraria del predetto condannato impone di considerare inattuale ed inattuabile
ogni problematica relativa alla materia dei colloqui dei detenuti. La ricorrente
Amministrazione penitenziaria, dunque, non ha più interesse, come sopra
correttamente inteso (giuridico, concreto ed attuale), alla richiesta pronuncia, non
potendo avere qui rilievo un residuale interesse di tipo meramente teorico, per
l’affermazione del principio sostenuto nel ricorso.P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso in Roma il 15 Novembre 2013 Il Consigliere estensore

Il Presidente

a), Cod. proc. pen.-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA