Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7679 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7679 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUCCO GIUSEPPE N. IL 06/07/1961
avverso la sentenza n. 699/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 17/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

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Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza resa il giorno 17.7.2012 la corte d’appello di Reggio Calabria
confermava la sentenza del Tribunale di Locri, in composizione monocratica del
giorno 11.3.2011 che aveva condannato alla pena di anni due e mesi uno di
reclusione ZUCCO Giuseppe, per il reato di cui agli art. 9 c. 2 L. 1423/1956, per
avere contravvenuto alle prescrizioni, allontanandosi di notte dall’abitazione,

ribadiva che il compendio probatorio era rappresentato dalle dichiarazioni del
militare che ebbe ad operare il controllo notturno, il 29.2.2009. Quanto alle
doglianze sulla pena avanzate solo con i motivi nuovi, la corte territoriale li riteneva
inammissibili poiché non inerenti ai motivi originari.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, pel
tramite del difensore, per dedurre in primis violazione degli artt. 125 c. 3 , 446 c.
1 e 192 c. 1 cod.proc.pen., per avere affermato la colpevolezza dell’imputato senza
la prova del dolo ed in secundis per aver omesso la decisione sui motivi aggiunti
depositati nei termini, quanto alla misura della pena. Secondo la difesa, il fatto che
il militare avesse suonato in piena notte al campanello e che avesse telefonato in
casa, senza ottenere risposta / non poteva costituire prova inequivoca della mancata
presenza dell’imputato nella sua abitazione; nulla era stato motivato sulla
giustificazione addotta dall’imputato di esser stato solo in casa con due bimbe di tre
anni e di essersi addormentato in modo molto profondo. Pertanto sarebbe mancata
una specifica indagine sull’elemento soggettivo, laddove nessun dato certo
deponeva per l’effettiva volontà da parte del ricorrente di violare la norma. Tanto
più che si trattò di un fatto assolutamente isolato. Si duole,quindi l la difesa che i
giudici a quibus non abbiano motivato sulla documentata spiegazione alternativa,
nonché sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla
contestata recidiva.

Il ricorso è basato su motivi in parte di merito e come tali non deducibili in
questa sede ed in parte manifestamente infondati, quanto al difetto di motivazione
ed alla erronea applicazione della legge. I giudici a quibus hanno adeguatamente
argomentato sulla sussistenza di prove di colpevolezza dell’imputato, facendo leva
su quanto era stato rappresentato dal militare che ebbe ad operare il controllo; la
valutazione rientra nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento e come
tale non è suscettibile di rivisitazione; la mancanza di risposta a ripetute
segnalazioni acustiche non poteva che essere interpretata come il sintomo di un
deliberato allontanamento dall’abitazione, in spregio alle prescrizioni imposte.

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ancorchè sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; la corte

Quanto alla mancata valutazione dei motivi sulla misura della pena ,
tardivamente depositati , corretto è stato l’opinare dei giudici a quibus: è infatti
principio affermato da questa Corte quello secondo cui in tema di termini per
l’impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite
del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono
rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni
eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già

fondamento del “petitum” dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere
giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare
l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente
formalizzate entro i termini per l’impugnazione ( sez. II, 11.10.2012 , n. 1417).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna delta- ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a

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