Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7676 del 14/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7676 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GIORDANI FRANCESCO N. IL 29/01/1956
avverso la sentenza n. 20484/2010 TRIB.SEZ.DIST. di
MANFREDONIA, del 26/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 14/12/2012

– che il Tribunale di Foggia — Sezione Distaccata di Manfredonia con sentenza del 26.5.2011 ha
condannato GIORDANI Francesco alla pena dell’ammenda per contravvenzione all’art. 1161
Cod. Nav. [acc. in Mattinata 11.7.2006];
— che il difensore dell’imputato ha proposto “appello” e gli atti sono stati trasmessi a questa
Corte Suprema ex art. 568, ultimo comma, c.p.p.;
— che il gravame é stato sottoscritto dal solo difensore, Avv.to Michele Arena, il quale non risulta
iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione;
— che il ricorso medesimo, pertanto, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 613, 1°
comma, c.p.p. e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa
delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle
ammende.

Ritenuto:

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