Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7676 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7676 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SEMERARO TOMMASO N. IL 16/12/1981
avverso la sentenza n. 116/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
18 FEB 2014
Il Funziongr:o CT. : v:iario

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza resa il giorno 11.6.2012 la corte d’appello di Lecce ,sezione
distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto , in
composizione monocratica del 13.12.2010 che aveva condannato alla pena di mesi
quattro di arresto SEMERARO Tommaso, per il reato di cui agli art. 2 e 9 L.
1423/1956, per non aver adempiuto al foglio di via obbligatorio e per non aver

sorveglianza speciale a cui era sottoposto; la corte ribadiva che l’imputato era
stato controllato nel comune di Taranto dove non poteva neppure transitare e che
era stato visto in compagnia di pregiudicati,con il che la sua condotta dava adito a
sospetti, dimostrando come lo stesso non si fosse adeguato alla regole del vivere
onestamente.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, deducendo mancanza di motivazione quanto alla sussistenza dei
presupposti per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.

Il ricorso è basato su motivi non specifici e manifestamente infondati; i
giudici del merito hanno adeguatamente argomentato sulla sussistenza di prove di
colpevolezza dell’imputato, il che esclude che potessero essere ravvisati gli spazi
per l’assoluzione ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen. Nessun deficit motivazionale
può quindi essere ravvisato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

rispettato le prescrizioni imposte dal Tribunale di Taranto relativamente alla

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