Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7675 del 04/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 7675 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTINO PAOLO N. IL 25/05/1964
avverso la sentenza n. 1563/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
05/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. i-AzigT-c—hs\r-AU tteux-Z
5
che ha concluso per
6
,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/12/2015

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Ancona ha parzialmente
confermato la sentenza del tribunale della medesima città, in data 24.9.2009,
appellata dall’odierno imputato, Martino Paolo, di condanna dello stesso per i
delitti di cui all’art. 628 cp, e all’art. 4 della legge n. 110 del 1975,
provvedendo a ridurre conseguentemente la pena inizialmente comminata.

osservando come il giudice avrebbe commesso violazione di legge e vizio di
motivazione ritenendo, contro le risultanze processuali, che in sede di appello
l’odierno ricorrente non abbia richiesto rinnovazione istruttoria avente ad
oggetto l’esame, ai sensi dell’art. 210 cpp, del coimputato Damiano Martino,
la cui audizione era stata prima ammessa e poi revocata nel giudizio di primo

Contro detta pronunzia ricorre l’imputato chiedendone l’annullamento e

[
[

grado. Osserva, infatti, il ricorrente che tale richiesta era stata esplicitata
nell’atto di appello alle pagg. 4 e 11 e reiterata in sede di udienza.
Con un secondo motivo si lamenta l’erronea qualificazione del fatto di cui al
capo a) dell’imputazione, sollecitando la lettura dello stesso non ai sensi
dell’art. 628 cp bensì ai sensi dell’art. 378 cp..

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La corte di appello ha effettivamente errato nel ritenere non articolata in sede
di appello la rinnovazione istruttoria del coimputato Damiano Martino. A tal
riguardo, per giurisprudenza di questa corte la revoca dell’ordinanza
ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità
della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere
immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma
secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è
sanata. (La Corte, nel caso di specie, ha ritenuto tempestivamente dedotta la
doglianza eccepita dal difensore in udienza per l’esame dei propri testi e
reiterata con i motivi d’appello sollecitando la rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale).
In questo processo, tuttavia, la difesa non ha mai eccepito nel corso del primo
grado la nullità verificatasi, la stessa deve, pertanto, ritenersi sanata.
Deve, inoltre, segnalarsi come, nonostante l’errore in cui è incorsa nel ritenere
l’istanza di rinnovazione non formulata, la corte territoriale ha, tuttavia,
correttamente motivato sulla superfluità, nel merito, della chiesta
rinnovazione, essendo le dichiarazioni del Martino già rese in incidente

probatorio correttamente svoltosi, ed essendo le stesse, pertanto, pienamente
utilizzabili in giudizio.
La seconda censura è inammissibile, non essendo stata fatta oggetto, come
chiaramente si evince anche dal testo del ricorso, di doglianza presentata alla
corte di appello, costituendo, pertanto, doglianza svolta per la prima volta in
sede di legittimità (art. 606 comma 3 cpp).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

42″‘

PQM

pichiara inamrnissibirel il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Roma, 4.12.2015
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

Il Presidente
Downico Gallo

O •-1 c,C)

pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA