Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7674 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7674 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ANNA N. IL 07/09/1976
avverso l’ordinanza n. 24/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

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Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza del 4.12.2012, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, accoglieva in
parte il reclamo avanzato da ESPOSITO Anna, avverso il provvedimento del Magistrato
di Sorveglianza di Lecce, in data 9.11.2011, con cui le era stata negata la liberazione
anticipata in relazione ai semestri maturati dal 18.1.2009 al giorno 18.1.2011 avendo
riportato sanzioni disciplinari il 20.5.2009 ed il giorno 11.11.2009. Il tribunale
condivideva la valutazione negativa espressa solo in riferimento al primo semestre,

19.7.2009 al 19.1.2010, avendo serbato in tale lasso di tempo la detenuta una buona
condotta inframuraria, atteso che il richiamo valorizzato negativamente dal magistrato
di sorveglianza era stato erroneamente indicato come avvenuto il giorno 11.11.2009,
quando in realtà andava riportato al giorno 11.11.2010.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessata pel
tramite del suo difensore, deducendo violazione dell’art. 54 OP, quanto al diniego del
beneficio relativamente al primo semestre: non sarebbe stata compiuta una valutazione
globale , ma il diniego sarebbe stato ancorato ad un’unica violazione disciplinare, fatto
episodico di per sé non rivelatore di scarsa partecipazione all’opera rieducativa.
L’ordinanza sarebbe carente di motivazione, non essendo stata compiuta una più ampia
disamina sul grado di reinserimento sociale della detenuta, ristretta fin dal 2006,
nonché sull’ occasionalità della violazione disciplinare.

Il

ricorso è basato su motivi manifestamente infondati. Corretta è stata

l’applicazione dell’art. 54 OP, che impone di valorizzare il comportamento in istituto,
onde poter apprezzare la revisione critica della condotta del condannato, revisione
critica che i giudici a quibus non hanno ravvisato nel primo semestre in cui la condotta
inframuraria fu macchiata da una violazione disciplinare elevata ad indice negativo. La
valutazione operata rientra nell’ambito della plausibile opinabilità di apprezzamento e

laddove invece riteneva di concedere il beneficio in relazione al periodo successivo dal

non può essere messa in discussione in detta sede, posto che nessuna forzatura del
parametro normativo di riferimento è fondatamente rilevabile.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

2

cr,—–i

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.

Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

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