Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7673 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7673 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANFRANCHI GIOVANNI N. IL 21/11/1962
avverso l’ordinanza n. 126/2012 TRIBUNALE di PALMI, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa il giorno 13.11.2012, il Tribunale di Palmi, in
composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il
beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a LANFRANCHI Giovanni,
poiché al primo beneficio concesso con sentenza del tribunale di Palmi 21.10.2009 ,
definitiva il 21.1.2010, era seguita condanna a pena detentiva di anni due di reclusione,
quella in precedenza irrogata, determinava il superamento del limite stabilito dall’art.
163 cod.pen.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, pel
tramite del difensore, per lamentare violazione dell’art. 168 cod.pen: il giudice a quo
non avrebbe potuto revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena,
poiché “per la sentenza 29.1.2007 divenuta definitiva il 18.10.2012, il reato contestato
è stato commesso in data 30.3.2007, ovvero in periodo antecedente al reato per il
quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena,
commesso invece il 6.9.2007”.
Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati: il
giudice
dell’esecuzione ha correttamente applicato l’art. 168 c. 1 n. 2 cod.pen., nel senso che
ha accertato che successivamente alla condanna dichiarata sospesa (21.10.2009 ,
irrevocabile il 21.1.2010) il Lanfranchi aveva riportato altra condanna, con sentenza
definitiva il 18.10.2012, per un delitto commesso anteriormente alla detta sentenza (
per la precisione consumato il 30.3.2007) a pena ( anni due di reclusione ) che
cumulata a quella in precedenza inflitta ( anni uno di reclusione ) andava a superare il
limite di cui all’art. 163 cod.pen., a nulla rilevando che questa seconda condanna non
fosse stata sospesa, dovendo per contro rilevare che il reato giudicato con detta
inflitta con sentenza 4.5.2011 per delitto anteriormente commesso che, cumulata a
sentenza era stato commesso in epoca antecedente rispetto a quello giudicato con la
sentenza concessiva del beneficio, attesi gli esatti termini in tale senso deponenti della
previsione normativa richiamata ( art. 163 c. 1 n. 2 cod.pen.)
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
(26g—–1-
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.