Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7672 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7672 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FORIGLIO GIUSEPPE N. IL 29/07/1956
avverso la sentenza n. 262/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con sentenza del giorno 4.12.2012 la corte d’appello di Reggio Calabria
confermava la pronuncia del Tribunale di Palmi, in data 10.5.2010, che aveva
condannato FORIGLIO Giuseppe, sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza , per
violazione dell’art. 9 c. 2 legge 1423/1956, per esser stato colto in compagnia

marzo 2006 al novembre 2006, che avevano dato luogo ad annotazioni di
polizia. La corte ribadiva che il sorvegliato era stato rinvenuto ripetutamente in
compagnia del predetto, con carattere di non occasionalità, nella piena
consapevolezza di violare le prescrizioni, visto che in un’occasione , trovato a
bordo della vettura di questi, scese precipitosamente dall’auto alla vista dei
carabinieri per fuggire tra gli aranceti, dopo che il Belziti aveva arrestato
bruscamente la marcia.

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
pel tramite del difensore, per dedurre violazione di legge ed in particolare
dell’art. 9 I. 1423/1956 e dell’art. 192 cod.proc.pen: la condotta rilevata non
poteva essere ritenuta idonea ad ingenerare quell’allarme sociale che la
disciplina dettata in materia, intende scongiurare.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Non sono apprezzabili
forzature nell’interpretazione del disposto normativo, considerato che è stato
dato conto della realtà accertata dagli operanti; la ripetuta violazione delle
prescrizioni imposte al prevenuto, già sottoposto alla sorveglianza speciale,
integra il reato in contestazione, essendo principio ormai recepito quello secondo
cui in tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, non è richiesta, per l’integrazione del reato sotto il profilo
della violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con
pregiudicati, una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la
reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell’abitualità di tale
comportamento (Sez. I, 26.11.2009, n. 47109). E’ altrettanto scontato che
qualsivoglia violazione alle prescrizioni ad opera di chi sia sottoposto ad obbligo
di soggiorno configura il delitto in contestazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di

del noto pregiudicato Belziti Luigi in numerose occasioni, in epoca compresa dal

inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della

Così deciso in Roma, 12 novembre 2013.

ammende.

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