Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7671 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7671 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEDDA SIMONE N. IL 04/03/1976
avverso l’ordinanza n. 235/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 19.12.2012 la Corte d’appello di Cagliari, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da MEDDA Simone, di
applicazione del regime del reato continuato, relativamente ai reati giudicati con le
sentenze Tribunale Cagliari 13.5.2005 e gip Tribunale Cagliari 16.4.2009 confermata
dalla corte d’appello con sentenza 24.3.2010, con riguardo a fatti commessi nel 2004

dell’esecuzione ritenevano che il vincolo non poteva essere ravvisato, poiché non era
stato provato l’unitario progetto, mancando la contiguità cronologica tra gli addebiti,
frutto di autonome determinazioni con carattere di occasionalità. L’omogeneità delle
violazioni veniva considerato fattore insufficiente di per sé a fare ritenere l’unicità del
disegno criminoso, tanto più che la prima violazione segnava un’operare ad un basso
livello di pericolosità sociale, mentre la seconda dimostrava l’ingresso del Medda in una
organizzazione criminale.

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, pel
tramite del difensore, per lamentare violazione e falsa applicazione degli artt. 81
cod.pen., 671 , nonché per dedurre vizio di motivazione, ritenuta manifestamente
illogica e contraddittoria: la corte avrebbe dovuto inferire l’esistenza di una
progettualità unitaria da indici rivelatori teorizzati dalla giurisprudenza, alla luce
dell’esperienza, quali identità delle norme violate, la contiguità temporale, l’omogeneità
delle condotte. Non poteva essere considerato fattore ostativo alla unificazione il fatto
che il Medda tra un reato e l’altro fosse stato detenuto, poiché non costituiva una
frattura nell’unicità del disegno. Inoltre non sarebbe stato valutato che con la seconda
sentenza il giudice di merito aveva ritenuto la continuazione tra reato associativo e reati
satellite.

Il ricorso di ricorso è basato su motivi manifestamente infondati. I giudici
dell’esecuzione hanno esaminato le due sentenze e rilevato l’assoluta mancanza di
ancoraggio per poter desumere la sussistenza di un’unica ideazione risalente fino al
2004, laddove i singoli reati devono essere valutati come frutto di stimolazioni a
delinquere, non riconducibili ad una progettazione di massima, come dimostra la
distanza temporale tra il primo ed i reati successivi, cui si ha riguardo, di oltre un anno,
stando a quanto riportato nei capi di imputazione. La valutazione operata non si
espone a critiche in termini di inadeguatezza del discorso giustificativo, poiché
correttamente non è stata valorizzata l’omogeneità delle azioni che di per sé è
caratteristica troppo generica per accreditare l’unitarietà, mentre è stato considerato il
fattore distanza temporale che è indice significativo di dilatazione nel tempo e quindi di

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e nel biennio 2006/2008, in materia di violazione legge stupefacente. I giudici

difficile compatibilità con una progettazione unitaria; nel caso di specie la corte ha
ragionato nell’ambito degli spazi di opinabilità di apprezzamento, non censurabili in
detta sede, a nulla potendo rilevare che per quanto riguarda la seconda e più grave
esperienza delittuosa siano stati ritenuti unificati reati fine e reato associativo, attesa la
loro contiguità temporale e quindi la loro valutabilità in termini unitari.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad

favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

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