Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7670 del 03/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7670 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
VITTORI Maurizio Lodovico, nato ad Ascoli Piceno il 28/08/1966
avverso la sentenza del 02/05/2013 della Corte d’Appello di Ancona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ugo De Crescienzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.
Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiarazione di inammissibilità del
ricorso
udito il difensore, avv.to Roberto Aventi del foro di Gallarate quale sostituto
dell’avv.to Umberto Gramenzi del foro di Ascoli PIceno, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Vittori Maurizio Lodovico ricorre per Cassazione avverso la sentenza 2.5.2013
con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la condanna alla pena di
anni due di reclusione e C 400,00 di multa comminata dal Tribunale di Ascoli
Piceno con la decisione 3.2.2010 per la violazione dell’art. 628 cod. pen.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo le seguenti
ragioni così riassunte ex art. 173 disp. Att. cod. proc. pen.

Data Udienza: 03/11/2015

§1.) Violazione degli artt. 585 IV comma e 238 bis cod. proc. pen. perchè la
Corte Anconetana ha considerato inammissibili i motivi aggiunti (depositati in
data 4.4.2013) relativi alla imputabilità dell’imputato, esclusa con sentenza (n.
237/2012 del 6.12.2012 GUP Tribunale Ascoli Piceno) irrevocabile in altro e
diverso procedimento penale ove era stata eseguita una perizia medico legale
sulla capacità di intendere e di volere dell’imputato escludendola. La difesa
sostiene ancora che la motivazione della Corte d’Appello sarebbe contraddittoria
e carente, perché la sentenza 237/2012 sovra indicata, benché acquisita agli atti

proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Non ricorre nella specie alcuna violazione dell’art. 585 IV comma cord. proc.
pen., ma, al contrario, una sua corretta applicazione.
La norma citata consente all’appellante di formulare motivi nuovi di gravame e di
depositarli presso la cancelleria del giudice, fino a quindici giorni prima della
udienza. Per giurisprudenza costante di questa Corte

i “motivi nuovi” di

impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della
decisione investiti dall’impugnazione principale già presentata, essendo
necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli
originari [in tal senso v. Cass. sez. 6 n. 6075 del 13.1.2015, Comitini in Ced.
Cass. Rv 262343]. Nel caso in esame la difesa ha dedotto un tema (capacità di
intendere e di volere dell’imputato) che non sarebbe stato oggetto di decisione
nel giudizio di primo, né oggetto dei motivi di gravame principale, sicché la
dichiarazione dell’inammissibilità, dei suddetti “motivi nuovi”, statuita dalla Corte
Anconetana è corretta in diritto e non è suscettibile di censura alcuna, essendo
del tutto irrilevanti le ragioni per le quali sono stati tardivamente dedotti dalla
difesa, aspetti che non risultano essere stati oggetto di considerazione nelle fasi
precedenti del giudizio di merito.
Dalla lettura della decisione impugnata si evince che la Corte di merito ha
proceduto comunque ad una valutazione della documentazione prodotta dalla
difesa unitamente i c.d. “motivi nuovi” giudicati inammissibili. Con estremo
scrupolo, senza violare il contenuto di disposizioni processuali, la Corte
Anconetana ha preso in considerazione la perizia medico legale sulla cui base si
sarebbe fondata la decisione del diverso processo ove l’imputato è stato
dichiarato incapace di intendere e dì volere.
L’esame svolto, da ritenersi ricompreso fra i poteri officiosi della Corte d’Appello,
è stato condotto in modo conforme alle regole previste dall’art. 234 cod. proc.
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del dibattimento, non sarebbe stata oggetto di valutazione ex art. 238 bis cod.

pen. senza pregiudizio alcuno dell’imputato la cui difesa aveva formulato
sollecitazione sostanzialmente in tal senso.
La Corte territoriale ha motivatamente giudicato la documentazione medico
legale acquisita del tutto insufficiente ai fini di una pronuncia sulle capacità di
intendere e di volere dell’imputato, mettendo in evidenza i punti critici della
analisi, quali: 1) la carenza di motivazione circa la gravità del disturbo
diagnosticato; 2) la carenza di motivazione in ordine all’incidenza del disturbo
diagnosticato e le condotte di reato.

quale si è limitata a dolersi che la Corte territoriale non avrebbe preso in
considerazione, ex art. 238 bis cod. proc. pen., la sentenza passata in giudicato
con la quale era stata affermata l’incapacità dell’imputato. La doglianza della
difesa è generica nel contenuto, non tiene conto che la Corte ha proceduto ad
una valutazione del materiale probatorio che si pone a base di quella decisione,
con la conseguenza che essa in modo implicito è stata presa in considerazione e
la decisione si fonda su canoni logici perché apprezza nella sostanza gli elementi
fondanti la decisione 237/2012, disattendendola per ragioni non sindacabili nel
merito. Nè la difesa, in questa sede ha indicato quale sia il punto di quella
sentenza 6.12.2012 n. 237/2012 del Tribunale di Ascoli Piceno, che, pur
acquisita agli atti del dibattimento, cl,per non sia stato oggetto di vaglio da parte
della Corte d’Appello.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
dell’imputato della responsabilità ivi stabilita.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3.11.2015

La valutazione non è stata oggetto di specifica censura da parte della difesa la

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