Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 767 del 24/10/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 767 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JWADI FATHI nato il 04/05/1985
FERCHICHI AHMED nato il 08/02/1989
avverso la sentenza del 10/02/2016 del GIP TRIBUNALE di MODENA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
Data Udienza: 24/10/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP TRIBUNALE di MODENA, con sentenza in data 10/02/2016, applicava
nei confronti di JWADI FATHI e di FERCHICHI AHMED, la pena concordata dalle
parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 628 CP
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente
motivo: violazione di legge con riferimento all’art. 129 cod proc pen.
Il motivo è inammissibile . E’ principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n.
10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si
è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la
sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai
ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della
somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/10/2016
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere