Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7669 del 03/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 7669 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
SARNATARO Alessandro, nato a Napoli il 26/09/1971

avverso la sentenza del 17/10/2013 della Corte d’Appello di Genova.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ugo De Crescienzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.
Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

SARNATARO Alessandro, tramite il difensore, ricorre per cassazione avverso la
sentenza 17 ottobre 2013 con la quale la corte d’appello di Genova confermato la
condanna alla pena di anni due di reclusione da C 600 di multa disposta dal
tribunale di Savona-sezione distaccata di Albenga-con sentenza 27 novembre
2012 per la violazione dell’articolo 648 codice penale.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo I seguenti
motivi così riassunte sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale:

Data Udienza: 03/11/2015

1)

violazione degli articoli 99 e 157 del codice penale nonché vizio di

motivazione, Perché la corte territoriale non ha tenuto conto delle richieste della
difesa in merito alla intervenuta prescrizione del reato contestato, Avendo
escluso il giudice di primo grado implicitamente, la recidiva contestata
all’imputato nel decreto di citazione a giudizio, Non essendovi alcuna pronunzia
dal momento che la pena è stata inflitta senza considerare tale recidiva.
2) violazione ed erronea applicazione degli articoli 192, 533 codice di procedura
penale e 43 e 47 del codice penale, perché la tosa territoriale atti:Emersa:M la

3) violazione dell’articolo 603 del codice di procedura penale poiché non è stata
disposta la rinnovazione della istruttordibattimentale con la en:r4 escussione
della testimone TOMATIS Ester.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorsonanifestamente infondato per le seguenti ragioni.
Circa il primo motivo, va osservato che la Corte d’Appello (pag. 3 della
sentenza) afferma che la recidiva specifica reiterata nel quinquennio contestata
all’imputato non è stata esclusa dal giudice di primo grado anche se di essa non
è stato tenuto conto ai fini del doveroso conseguente aumento della pena. Dalla
mancata espressa esclusione della recidiva contestata la Corte territoriale ha
stabilito che dì essa si deve comunque tenere conto ai fini della determinazione
del tempo necessario alla maturazione della prescrizione. La decisione è corretta
in diritto. La mancata esclusione espressa della recidiva contestata impone che
di essa si debba comunque tenere conto ai fini della prescrizione, nè la sola
omissione della valutazione dei suoi effetti sulla pena può indurre a ritenere che
il giudice abbia inteso escluderla implicitamente, soprattutto nel caso in cui la
esclusione delle attenuanti generiche sia stata determinata proprio
dall’apprezzamento della recidiva nelle sue componenti quantitative che
qualitative (v. pag. 5 della motivazione). Sul punto va infatti ribadito che ta
recidiva ritenuta dal giudice di merito e applicata per escludere la concessione
delle circostanze attenuanti generiche, in quanto circostanza aggravante ad
effetto speciale, rileva ai fini della prescrizione anche nel caso in cui non si sia
proceduto in sentenza al relativo aumento di pena [Cass.
Sez. 2 n. 35805 del 18/06/2013, Romano in Ced Cass. Rv.257298]
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché viene dedotto dalla difesa
per la prima volta in sede di legittimità * il vizio del travisamento della prova non
altrimenti denunciato con i motivi di appello (come si evince dalla lettura di pag.
2 e 3 della sentenza ove vengono illustrati i motivi di gravame di merito). Va
infatti ribadito che in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di

prova con riferimento alle dichiarazioni rese dal testimone Ciccione Carlo.

travisamento della prova, (desumibile dal testo del provvedimento impugnato o
da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente), è
ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero
ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza
dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del
“devolutum”

in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della

valutazione nel merito del risultato probatorio. Nel caso in esame la difesa non
ha tenuto conto dei limiti del devolutum, nè ha indicato in modo specifico e

valenza dimostrativa rispetto alla complessiva motivazione [Cass.
Sez. 6, Sentenza n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio in Ced Cass. Rv.258774].
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la Corte d’Appello
ha indicato in modo compiuto le ragioni per le quali non ha ritenuto (a cagione
della superfluità dell’atto richiesto) di dover procedere alla rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale [Cass. Sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, Cucinelli in
Ced Cass. Rv.263259]. La motivazione è adeguata e non censurabile nel
merito.

Sc. ~ae

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile .rLii ricorrente ~condannato
al pagamento delle spese processualiArversamento della somma di euro 1000,”
cassa delle ammende, così equitativnente determinata la sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 616 codice di procedura penale,
-avvisandosi nella condotta processuale dell’imputato gli estremi della
responsabilità ivi prevista

P.Q.M.
t ,c~taum-Gt
Dichiara ina missibile il ricorso j~:tab ricorrente al pagamento delle
processuali ;e,l’a somma di euro 1000 la cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3.11.2015

puntuale l’atto che sarebbe stato oggetto di travisamento, nè infine la sua

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