Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7668 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7668 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLI PIER PAOLO N. IL 28/06/1961
avverso la sentenza n. 1921/2011 GIP TRIBUNALE di PISA, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il 5 aprile 2012, il
G.u.p. del Tribunale di Pisa ha applicato a Pier Paolo Poli, in relazione al
contestato reato di cui all’art. 12, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. n. 286 del 1998 e
successive modifiche, e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche
e applicazione della diminuente per il rito, la pena concordata tra le parti di anni

e l’ha condannato al pagamento delle spese di costituzione e di rappresentanza
in favore delle parti civili, la cui costituzione era avvenuta nel corso dell’udienza
preliminare.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per mancanza o manifesta illogicità
della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen., per non essere stata
verificata la non ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per una
pronuncia di proscioglimento, né sufficientemente motivata la congruità della
pena applicata.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza delle
circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sulla entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei detti aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato
che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, né può dolersi della
entità della pena da esso stesso sollecitata e della complessiva adeguatezza del
trattamento sanzionatorio concordato.

2

due di reclusione ed euro trentacinquemila di multa, condizionalmente sospesa,

3. Nel caso di specie, i motivi di ricorso appaiono privi di specificità e sono,
comunque, manifestamente infondati, atteso che il Giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto fra le parti e ha escluso,
specificamente richiamando le emergenze processuali, la sussistenza dei
presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.
129 cod. proc. pen.
La motivazione svolta, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente

giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 14563 del 02/12/2010,
dep. 12/04/2011, P.G. in proc. Manea, Rv. 250024).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – in favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria che
appare congruo determinare in euro 1.500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante

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