Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7666 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7666 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LONGO VINCENZO N. IL 10/11/1963
avverso l’ordinanza n. 6426/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
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Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa il 15.1.2013, il Tribunale di Sorveglianza di Torino
rigettava il reclamo proposto da LONGO Vincenzo avverso i decreti con cui il Magistrato
di Sorveglianza di Cuneo aveva negato l’inoltro di corrispondenza, sul presupposto che
erano stati inseriti dal detenuto nel testo delle lettere ritagli di preghiere tratti da non
precisate pubblicazioni a stampa che facevano ipotizzare la veicolazione all’esterno di
messaggi cifrati. Veniva rilevato che giustificavano il non inoltro anche solo ragioni di
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, pel
tramite del difensore, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche ed in particolare dell’art. 18 ter OP: secondo la
difesa sarebbe stato un atto arbitrario quello di bloccare l’inoltre delle due lettere ,
contenenti la riproduzione di due preghiere, espressive di una particolare fede
manifestata e prive di alcunché di sospetto.
Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati, quanto ai denunciati vizi di
violazione di legge e difetto di motivazione: per quanto riguarda la ritenuta e contestata
natura criptica del messaggio contenuto nella lettera sottoposta al visto di censura, la
valutazione del tribunale è adeguatamente sorretta da giustificazioni legate a superiori
esigenze di sicurezza, che non appaiono sufficientemente contrastate dalle doglianze sul
punto espresse, involgenti per lo più profili fattuali. Il discorso giustificativo che è stato
offerto rientra nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento, compiuta nella
prospettiva di una potenziale lesività della diffusione degli scritti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.
ordine ragionevolmente probabilistico.