Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7665 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7665 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOFIA FRANCESCO N. IL 28/10/1963
avverso l’ordinanza n. 1484/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 12/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto

Con ordinanza del 24.2.2012 il Tribunale di Messina, in composizione
collegiale ed in funzione di giudice dell’esecuzione, sull’istanza avanzata da

SOFIA

Francesco, determinava in mesi dieci di reclusione la pena riferibile all’aumento a
titolo di continuazione per il reato di cui all’art. 73 dpr 309/90 ed in anni sei di
reclusione la pena inflitta per il reato di cui all’art. 74 dpr 309/90, relativamente
alla condanna irrogata con sentenza 8.7.2005, -parzialmente riformata dalla corte

nella misura di anni tre alla pena che era stata stabilita per il reato più grave,
ostativo alla concessione di benefici penitenziari.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
personalmente, per ribadire l’ obiettivo perseguito di poter essere ammesso a
benefici carcerari.

Il ricorso difetta del tutto di specificità, non essendo correlato alla ratio
decidendi: il ricorrente più che lamentarsi del contenuto del provvedimento, si
duole di non capire i termini della residua carcerazione da espiare ed insiste
affinchè venga accolta la sua istanza di misura alternativa, domanda che non può
essere avanzata in detta sede.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

d’appello di Messina, in data 12.2.2010- , onde rapportare il condono già concesso

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