Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7663 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7663 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANGELLA LUCA N. IL 11/10/1964
avverso la sentenza n. 7709/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
GENOVA, del 21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il 21.12.2012 il Magistrato di Sorveglianza di Genova
rigettava il reclamo proposto da LANGELLA Luca avverso la sanzione disciplinare
dell’esclusione dalle attività comuni per dieci giorni, a lui inflitta dal consiglio di
disciplina, per addebito disciplinare, sul presupposto che il lamentato vizio della
procedura non ricorreva: in particolare risultava che l’interessato era stato ammesso a
fornire le sue discolpe, che il 2.8.2012 aveva ricevuto la contestazione dell’addebito e

messa a disposizione del consiglio di disciplina.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l’interessato,
personalmente, contestando il fatto di aver redatto dichiarazione scritta il 2 agosto, non
ritenuta esaustiva e così integrata il giorno successivo con una lettera al direttore che
non sarebbe stata verbalizzata, con compromissione del suo diritto di difesa.

Il ricorso è basato su motivi non specifici per difetto di correlazione con la ratio
decidendi, poiché sollecitano una rivalutazione dei dati di fatto sottostanti l’adozione
della sanzione disciplinare, su cui il magistrato di sorveglianza non può interloquire,
essendo il regime disciplinare del tutto demandato all’Autorità Penitenziaria ed
incombendo sull’AG solo il controllo del rispetto delle procedure stabilite dagli artt. 38 e
39 OP, senza che sia consentito di sindacare il fatto disciplinare che fece scattare la
sanzione, ma solo svolgere un controllo di legalità sostanziale, come correttamente
operato dal Magistrato a quo; controllo che ha portato a fare ritenere che l’interessato
abbia potuto esporre le sue discolpe, avendo fatto verbalizzare quanto ritenuto di
rilevante ai fini difensivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

che il giorno successivo aveva fatto verbalizzare la sua versione difensiva che era stata

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