Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7662 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7662 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARAGLIA MASSIMILIANO N. IL 17/04/1970
avverso l’ordinanza n. 3/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
(C,
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa il giorno 22.1.2013, il
tribunale di
Foggia, in
composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava
l’istanza avanzata da CARAGLIA Massimiliano tesa a fare dichiarare la nullità della
notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza nei suoi confronti
pronunciata il 20.6.2011 dal Tribunale di Foggia, sul presupposto della regolarità
Avverso tale ordinanza, il prevenuto -pel tramite del difensore- proponeva
ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge
penale, ma in data 6.11.2013, depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso ,
con firma debitamente autenticata dal difensore.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett. d) cod.proc.pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dello art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinquecento , in
favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.
della notificazione, che era intervenuta ai sensi dell’art. 157 c. 8 bis Cod.proc.pen.