Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7662 del 11/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7662 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIANI FABRIZIO N. IL 02/04/1964
avverso la sentenza n. 246/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA
1. Liani Fabrizio, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe del
reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla pena di
giustizia, ricorre per cassazione.

2.1. Quanto alla stima della pena deve osservarsi che la valutazione
effettuata dalla Corte territoriale, esente dai denunziati vizi, è in questa
sede incensurabile.
2.2.La dedotta prescrizione, poi, che secondo l’assunto del ricorrente era
maturata in epoca antecedente la sentenza d’appello, contrasta con le
emergenze processuali, in quanto, computati sette mesi di sospensione
disposta durante il corso del dibattimento, la perenzione è venuta a
maturare il 22/6/2014 (come evidenziato in epigrafe la sentenza di
secondo grado è del 3/4/2014). Ovviamente, è appena il caso di
soggiungere, che in questa sede, l’inammissibilità del ricorso preclude la
possibilità di rilevare la prescrizione venuta a maturare successivamente
alla sentenza d’appello.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 novembre 2015
Il Con iglier estensore

Il Presidente

2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA