Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7661 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7661 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PUGLIA LUIGI N. IL 03/11/1958
avverso l’ordinanza n. 57/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
CASTELLAMMARE DI STABIA, del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 6.12.2012 il Tribunale di Torre annunziata, sez.
distaccata di Castellamare di Stabia,'”funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava
l’istanza formulata da PUGLIA Luigi, di applicazione del regime del reato continuato,
relativamente ai reati di evasione giudicati con sentenze 19.3.2011 e 17.8.2012 ed un
reato di furto aggravato, giudicato con sentenza 4.4.2011, fatti commessi

il

poteva essere ravvisato, ancorchè fosse stat% provata una condizione di
tossicodipendenza; in particolare veniva ritenuto non provato l’unitario progetto,
mancando la contiguità cronologica tra i due reati di evasione riferibili a due distinti
provvedimenti, mancando il collegamento allo stato di tossicodipendenza, risultando
invece il frutto di autonome determinazioni con carattere di occasionalità, legati a
contingenze particolari.

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente pel tramite del difensore, per riformulare la richiesta, adducendo
peraltro la mancanza di prova sul fatto che egli si fosse allontanato dal luogo di
detenzione per procurarsi lo stupefacente.

Il ricorso è basato su motivi in fatto e quindi non consentiti nel giudizio di
legittimità; il giudice a quo ha del resto correttamente ritenuto i singoli reati come
frutto di stimolazioni a delinquere, non riconducibili ad una progettazione di massima,
atteso il loro carattere del tutto occasionale e non legati alla condizione di tossicomania.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

17.3.2011, il 7.3.2011 ed il 16.8.2012. Il giudice a quo riteneva che il vincolo non

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