Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7661 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7661 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAELI ROSARIO N. IL 07/10/1956
avverso la sentenza n. 1949/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
20/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che la Corte d’appello di Messina ha, con la sentenza impugnata,
confermato quella di prima cura, che aveva condannato Baeli Rosario per tentata
violenza privata e ingiuria commesse il 25 giugno 2008 e per un ulteriore
tentativo di violenza privata commesso il 3 luglio 2008 in danno di Maisano
Giuseppe;

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

ragione che non è stato escusso il teste Ghezzi – e dell’art. 190 cod. proc. pen.
per violazione delle regole di valutazione probatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto rappresenta
pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d’appello e da
questi motivatamente disatteso, laddove è stato fatto rilevare che la completezza
dell’istruttoria – raggiunta con l’esame dei testi Maisano, Minissale, Bonanno e
Lavina – rendeva ultroneo l’esame del teste Ghezzi (peraltro, nemmeno indicato
dalla parte nella propria lista testi) e che la prova della responsabilità riposa non
solo sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche di testi neutri e
indipendenti, che assistettero sia all’episodio del 25/6/2008 (testi Minissale e
Bonanno) sia a quello del 3/7/2008 (Lavina); né il ricorrente evidenzia, in questa
sede, elementi da cui desumere errori di giudizio o la sussistenza di elementi di
fatto trascurati dal giudicante (l’imputato cita il solo Minissale, la cui credibilità è
stata comunque valutata dal giudicante);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.000 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in 9/11/2015

l’imputato lamentando la violazione degli artt. 195 e 507 cod. proc. pen. – per la

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