Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7660 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7660 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PLACIDI RICCARDO N. IL 30/10/1978
avverso l’ordinanza n. 1138/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

l

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 16 novembre 2012 il G.I.P. del Tribunale di Roma,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva per carenza dei
presupposti di legge l’istanza proposta da Riccardo Di Placidi, diretta ad ottenere
l’applicazione della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen..
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

reazione al disposto dell’art. 671 cod. proc. pen. per non avere il G.I.P. rilevato la
propria condizione di tossicodipendenza in ragione della quale egli aveva commesso
i reati ascrittigli per procurarsi i mezzi con i quali acquistare stupefacente e la
sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per accogliere la propria richiesta,
ossia la omogeneità delle violazioni ed il fatto che il distacco temporale nella loro
commissione era dipeso dalla subita carcerazione dopo la consumazione dei primi
reati del 2004.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile per manifesta infondatezza.
1.11 provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato,
resiste alle censure formulate in ricorso, ove si consideri che il giudice
dell’esecuzione, nell’escludere la configurabilità della continuazione, ha valorizzato,
con plausibili argomentazioni, le ragioni fattuali desunte dalle sentenze di
condanna, in particolare la distanza temporale di circa tre anni nella consumazione
degli episodi criminosi e la parziale eterogeneità tipologica delle violazioni e ha
concluso che esse erano frutto di risoluzioni autonome, assunte di volta in volta, nel
difetto di precise indicazioni della loro riconduzione ad un programma criminoso
unitario e deliberato sin dalla consumazione del primo reato, ossia nel momento di
realizzare la prima rapina. Inoltre, ha escluso che la condizione di
tossicodipendenza costituisse in sé elemento sufficiente per ravvisare la
continuazione.
1.1 La decisione in verifica ha anche richiamato l’ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’identità del bene giuridico violato
o delle modalità di commissione, così come la vicinanza temporale fra le varie
condotte criminose costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare la dimostrazione
dell’esistenza di quell’unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato,
che costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione.
1.2 In punto di diritto è opportuno ricordare il costante insegnamento , •
I

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge in

questa Corte, secondo il quale, anche dopo la modifica apportata all’art. 671 c.p.p.,
comma 1, dal D.L. n. 272 del 2005, art. 4-vicies, convertito con la L. n. 49 del
2006, che ha introdotto nel testo normativo una disposizione a contenuto generale,
per la quale “la consumazione di più reati in relazione allo stato di
tossicodipendenza” deve essere considerata “fra gli elementi che incidono sulla
applicazione della disciplina del reato continuato”, sia nel giudizio di cognizione, che
nella fase dell’esecuzione, l’intervento interpretativo della Corte di Cassazione si è
espresso nel senso che, per quanto la novellazione dell’art. 671 cod. proc. pen.

responsabile tossicodipendente, tale condizione personale non può ritenersi da sola
sufficiente per ottenere in via automatica il riconoscimento dell’unicità del disegno
criminoso a monte della commissione di una pluralità di reati, richiedendosi
piuttosto la sua valutazione, quando la sua sussistenza sia allegata o risulti dagli
atti, unitamente alle altre condizioni già individuate dalla giurisprudenza per
applicare l’istituto della continuazione (Cass., sez. 1, 14.02.2007, n. 7190, rv.
235686, P:G. in proc. Bernardis; sez. 1, 27.04.2011 nr. 20144, Casà, rv. 250297;
sez. 5, 23.02.2010, nr. 10797, rv. 246373, Riolfo; sez. 1, 7.07.2010, nr. 33518,rv.
248124, Trapasso; sez. 1, 13.10.2010 nr. 39287, rv. 248841, Presta).
1.3 Poiché tali condizioni non sono state ravvisate dal G.I.P. con motivazione,
che, oltre ad essere in sé logica e coerente, risulta in linea col dettato normativo e
con i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, anche la
questione dello stato di tossicodipendenza non assume rilevanza decisiva, mentre
risulta contrastare con la pretesa unicità del disegno criminoso la circostanza della
commissione del secondo gruppo di reati dopo un lungo periodo di sottoposizione a
detenzione per il primo, indicativa dell’avvenuta assunzione di decisioni
estemporanee e per l’impulso de momento, al di fuori di un’unitaria
programmazione e volizione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa
insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima
equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

abbia inteso attenuare il rigore del regime sanzionatorio nei confronti del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA