Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7660 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7660 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRIVIO ANTONIO N. IL 13/02/1952
avverso la sentenza n. 4447/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
08/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
Data Udienza: 09/11/2015
RITENUTO IN FATTO
–
che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha
confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Brivio Antonio per
–
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge “in tema di
notifiche all’imputato” e una mancanza di motivazione con riguardo alla
determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
– La doglianza relativa alle notifiche è assolutamente generica, in quanto non è
nemmeno precisato a quale atto si riferisca e quali sarebbero i motivi di nullità;
– le doglianze relative alla pena sono manifestamente infondate, avendo il
giudice d’appello chiarito che la pena è già stata applicata in misura assai vicina
al minimo edittale e che l’aumento per la recidiva è imposto dai gravi precedenti
penali, che evidenziano una progressione criminosa non interrotta nemmeno
dalla carcerazione patita, mentre lo stato di disoccupazione non è sufficiente a
mutare il giudizio sul disvalore della condotta. Il che rende evidente che il giudice
d’appello ha preso in considerazione tutti i parametri di riferimento posti dall’art.
133 cod. pen. e che, all’esito di tale complessivo giudizio, non ha ravvisato le
condizioni per pervenire ad una mitigazione del trattamento sanzionatorio;
2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015
il reato di cui all’art. 482, in relazione all’art. 476 cod. pen.;