Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 766 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 766 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
X. SAVINO N. IL 06/12/1966
avverso il decreto n. 85/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA,
del 06/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. N/1c O CA LETTI ER I

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Uditi difensor Avv.; —

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A;C444.0

Data Udienza: 30/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Con decreto in data 06.03.2013, emesso ex art. 666, comma 2, Cod. proc.
pen., il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile
l’istanza di riabilitazione proposta da Savino X. rilevando che non erano ancora
decorsi i tre anni previsti dall’art. 179 Cod. pen. dall’estinzione delle pene pecuniarie
irrogate con le sentenze oggetto della domanda, essendo stato fatto il pagamento

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto X.
che motivava l’impugnazione, con atto personale, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
il Tribunale aveva deciso erroneamente, non considerando che per le prime due
sentenze era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena,
per cui il termine di legge decorreva dalla scadenza del periodo di sospensione, e per
la terza e la quarta era stato applicato il condono di cui alla L. 241/06, per cui il
termine previsto dall’art. 179 Cod. pen. decorreva dalla data di entrata in vigore
della legge di concessione della misura demenziale.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini e con le precisazioni di cui alla seguente
motivazione, deve essere accolto.2. Va invero rilevato come risulti ex actis che il X. aveva fatto domanda di
riabilitazione in relazione a quattro sentenze di condanna (rispettivamente emesse in
data 16.03.1999, 29.09.2004, 22.06.2007 e 18.07.2009). Lo stringatissimo decreto
impugnato dal X. tutte le accomuna, nella valutazione di inammissibilità della
domanda, facendo riferimento alla data di pagamento delle pene pecuniarie. In
relazione però alle sentenze in questione ed alle varie modalità di estinzione delle
relative pene, si impone risposta differenziata alla stregua dei pertinenti principi di
diritto che questa Corte deve in proposito ribadire.Per le prime due sentenze (in data 16.03.1999 e 29.09.2004), essendo stato
applicato il beneficio di cui all’art. 163 Cod. pen. (che non risulta essere stato
revocato), il termine di cui all’art. 179 Cod. pen. decorre, come dalla più recente
interpretazione della giurisprudenza di questa Corte, dal passaggio in giudicato della
sentenza (cfr. Rv. 246388, 244028, 243875).Per la terza sentenza (in data 22.06.2007), essendo stato applicato l’indulto,
l’estinzione della pena, agli effetti in parola, si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza che l’abbia direttamente applicato (in tal senso cfr. le
1

delle stesse il 28.03.2012.-

sentenze di questa Corte massimate sub Rv. 250346, 253284, ecc.) ovvero alla data
del provvedimento giudiziale che ne abbia fatto applicazione (e non dalla data di
entrata in vigore del provvedimento legislativo di concessione, come assume il
ricorrente con riferimento a giurisprudenza ormai superata).Anche per la quarta sentenza (in data 18.07.2009) il ricorrente assume essere
stato applicato lo stesso indulto ex L. 241/06, per cui vale il principio di diritto
appena sopra riaffermato.Ciò posto, risulta evidente che il riferimento fatto dal decreto impugnato

come, in presenza di una causa di estinzione della pena prior in tempore, l’eventuale
successiva analoga causa perda rilevanza).Tanto ritenuto, è poi pure evidente che, in siffatta situazione, non poteva essere
adottato lo strumento processuale del decreto di inammissibilità

de plano, non

emergendo con assoluta sicurezza la mancanza delle condizioni di legge per proporre
la domanda.3. Si impone pertanto annullamento con rinvio per violazione di legge.Il Tribunale di Sorveglianza di competenza procederà a nuovo esame della
domanda del X. in rituale procedura camerale partecipata, vagliando dapprima
l’ammissibilità della domanda, valutando la decorrenza dei termini di cui all’art. 179
Cod. pen. alla stregua dei rilievi qui formulati, e di poi, se del caso, esaminando in
piena libertà la fondatezza nel merito, in relazione alle condizioni tutte richieste dalla
specifica normativa.P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza
di Potenza.Così deciso in Roma il 30 Ottobre 2013 II Consigliere estensore

all’effettuato pagamento delle pene pecuniarie non è pertinente (va invero rilevato

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