Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 766 del 24/10/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 766 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STANTE VITTORIO nato il 14/11/1989 a TORINO

avverso la sentenza del 17/03/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
RIMINI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;

Data Udienza: 24/10/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI, con sentenza in data
17/03/2015, applicava nei confronti di STANTE VITTORIO, la pena concordata
dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art. 628 CP (più
grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa
concessione della sospensione condizionale.

della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale
della pena può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia
formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti e non quando, come
nel caso di specie, non sia stata richiesta (Sez. U.„ n. 5882 del 11/05/1993,
Iovine, Rv. 193417; da ultimo: Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Borzi, Rv.
228309).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati
i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2016

Il motivo è inammissibile ; infatti, nel procedimento speciale di applicazione

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