Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7659 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7659 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TARSITANO DOMENICO N. IL 11/10/1931
TARSITANO PAOLA N. IL 03/04/1971
avverso la sentenza n. 1/2010 GIUDICE DI PACE di PAOLA, del
27/09/2007
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza il Giudice di pace di Paola ha condannato
Tarsitano Domernico alla pena di C 516 di multa per lesioni personali in danno di
Brillantino Santo e Tarsiatno Paola alla pena di C 172 di multa per ingiuria in
danno del medesimo Brillantino;

ricorso per cassazione – entrambi gli imputati, denunciando una violazione
dell’art. 426 cod. proc. pen., per essere incerta la data di emissione della
sentenza, e una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della
penale responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1) che i ricorso vanno dichiarati inammissibili in quanto:
– Le doglianze in ordine al formulato giudizio di responsabilità si risolvono in non
consentite censure in fatto all’apparato argomentativo su cui riposa la sentenza
impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in
maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la
conclusione alla quale è pervenuta (la sentenza si fonda sulle dichiarazioni non
solo della persona offesa, ma anche su quelle del teste Staltieri). Il relativo
motivo si sostanzia, pertanto, in una richiesta di rinnovata valutazione della
credibilità dei testi che, ove effettuata – come nella specie – in base a criteri
logici e con esaustiva valutazione delle emergenze istruttorie, si sottrae al
sindacato del giudice di legittimità;
– la dedotta violazione dell’art. 426 cod. proc. pen. non è causa di nullità della
sentenza, che è ricollegata, dalla legge, alla inadeguatezza della motivazione e
alla incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, tra cui non è
compresa la data di emissione, che si ricava agevolmente dal verbale di udienza;
2) che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun
ricorrente;
P. T. M.

1

– che avverso detta sentenza hanno proposto appello – convertito in

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 9/11/2015

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