Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7658 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7658 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARBONE SALVATORE N. IL 23/10/1950
avverso l’ordinanza n. 292/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa il 4 dicembre 2012 la Corte di Appello di Salerno, quale
giudice dell’esecuzione, rigettava per carenza dei presupposti di legge l’istanza
proposta da Salvatore Carbone, diretta ad ottenere l’applicazione in sede esecutiva
dell’istituto della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate
nell’istanza stessa.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione
Considerato in diritto
L’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi.
1.11 ricorrente si è limitato a far pervenire tramite la direzione della casa
circondariale ove è ristretto in espiazione di pena la dichiarazione di impugnazione,
corredata dal richiamo di documentazione già prodotta alla Corte di Appello e di
alcune pronunce rese dalla Corte di Cassazione. Non ha però illustrato alcuna
specifica censura contro il provvedimento impugnato per sostenerne l’erroneità in
punto di fatto o di diritto, né ha indicato per quali ragioni i principi di diritto,
enunciati dalle sentenze citate, avrebbero dovuto applicarsi al suo caso e condurre
a soluzione diversa da quella espressa dai giudici di merito.
1.1 Quanto dedotto in ricorso prescinde quindi dal percorso argomentativo
sviluppato dai giudici di secondo grado, nel quale con argomentare logico ed
aderente ai dati fattuali, desunti dalle sentenze irrevocabili indicate dal condannato,
si sono evidenziati l’eterogeneità e la distanza temporale di anni nella commissione
dei reati giudicati e si è concluso che tali violazioni erano riconducibili ad una scelta
di vita e di una personalità incline al delitto, non già di una unitaria e preventiva
deliberazione e volizione.
La genericità delle doglianze rende inammissibile l’impugnazione ai sensi
dell’art. 591 cod. proc. pen.. Ne discende la condanna del proponente al pagamento
delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di
impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento per violazione di legge.
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.