Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7656 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7656 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KASSAD SAID N. IL 19/03/1981
avverso l’ordinanza n. 68/2012 GIP TRIBUNALE di BUSTO
ARSIZIO, del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 13 dicembre 2012 il G.I.P. del Tribunale di Busto
Arsizio rigettava per carenza dei presupposti di legge l’istanza proposta da Said
Kassad, diretta ad ottenere l’applicazione in sede esecutiva dell’istituto della
continuazione tra i reati giudicati con le sentenze indicate nell’istanza stessa.
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile.
1.11 ricorrente si è limitato a far pervenire tramite la direzione della casa
circondariale ove è ristretto in espiazione di pena la dichiarazione di impugnazione,
senza però avere corredato l’atto dei relativi motivi, non proposti nemmeno in sede
separata.
La totale carenza di enunciazione delle ragioni in fatto o in diritto per le quali
si è proposto il ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento gravato rende
inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.. Ne discende la
condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei
profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma
che si stima equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento.

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