Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7655 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7655 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FELICITIS BRUNO N. IL 13/03/1952
avverso la sentenza n. 9688/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 marzo 2012 il Tribunale di Roma ha dichiarato Bruno
De Felicitis colpevole dei reati di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 per avere
detenuto e portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello della
lunghezza di complessivi cm. venti, di cui cm. otto di lama (capo b), e agli artt.
697, comma 1, cod. pen. e 38 T.U.L.P.S. per essere stato trovato in possesso, in

averne fatto denuncia all’autorità (capo c), e l’ha condannato, riconosciuta
l’ipotesi lieve quanto al reato sub b), concesse le attenuanti generiche e unificati
i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di euro duecentocinquanta di
ammenda, accordando i benefici della sospensione condizionale della pena e
della non menzione della condanna e ordinando la confisca e la distruzione di
quanto in sequestro.
2. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto, per mezzo del suo
difensore, appello convertito in ricorso per cassazione dall’adita Corte d’appello
di Roma, chiedendo l’assoluzione dai reati ascritti per insussistenza del fatto e
dolendosi del trattamento sanzionatorio.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. A norma dell’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di Cassazione.
Tale causa di inammissibilità è ritenuta, secondo costante orientamento di
questa Corte, dipendente da vizio originario dell’atto, che lo rende inidoneo alla
finalità processuale perseguita, anche nel caso di appello convertito in ricorso per
cassazione, e non è sanato anche dal successivo conseguimento da parte del
difensore della particolare legittimazione richiesta, né dai motivi nuovi presentati
da difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare (tra le
altre, Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, dep. 06/12/2011, Tedeschi, Rv.
251464).
3. Nel caso di specie, l’imputato ha proposto, per mezzo del difensore di
fiducia, un appello, che è stato trasmesso a questa Corte per competenza
dall’adita Corte di merito.
2

sede di perquisizione domiciliare, di quarantotto munizioni per pistola senza

L’avv. Fabrizio Ciarla, difensore di fiducia, che ha da solo sottoscritto l’atto di
impugnazione, non risulta, tuttavia, dall’accertamento svolto dalla cancelleria di
questa Corte iscritto nell’apposito albo e, quindi, abilitato al patrocinio di
legittimità.
Per la mancata sottoscrizione dell’atto da parte di avvocato cassazionista si
configura una inammissibilità originaria del ricorso, che esime questa Corte da
ogni ulteriore rilievo.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la

elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della pena
pecuniaria, che appare congruo determinare nel caso concreto in euro mille, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di

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