Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7653 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7653 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OSMANI JULIAN (ESPULSO) N. IL 08/05/1982
avverso l’ordinanza n. 95/2012 GIP TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 3 dicembre 2012 il Tribunale di Reggio Calabria,
deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva per carenza dei
presupposti di legge l’istanza proposta da Julian Osmani, diretta ad ottenere
l’applicazione della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen..
2. Avverso l’indicato provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione

erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale
non aveva considerato che i fatti di reato erano stati commessi a breve distanza
l’uno dall’altro nel corso dell’anno 2009 ed erano analoghi per modalità operative e
finalità perseguite.

Considerato in diritto

L’impugnazione è inammissibile.
1.11 provvedimento impugnato, adeguatamente e logicamente motivato,
resiste alle censure formulate in modo generico col ricorso, ove si consideri che il
giudice dell’esecuzione, nell’escludere la configurabilità della continuazione, ha
valorizzato con plausibili argomentazioni le ragioni fattuali desunte dalle sentenze di
condanna, in particolare la commissione dei reati a distanza di diversi mesi ed in
luoghi molto distanti tra loro, in un caso col concorso di altro soggetto. Ha quindi
concluso che le violazioni per le quali era intervenuta la condanna costituivano
espressione di determinazioni autonome, assunte di volta in volta e non già di un
identico disegno criminoso.
1.1 I giudici di merito hanno richiamato in punto di diritto l’ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’identità del bene giuridico violato
ed il ridotto lasso temporale intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da
soli insufficienti a dare la dimostrazione dell’esistenza di quell’unico iniziale
programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni,
che costituisce l’indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione.
1.2 La decisione contestata è dunque supportata da motivazione, che, oltre
ad essere in sé logica e coerente, risulta in linea col dettato normativo e con i
principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre il
ricorso richiama la prossimità temporale di commissione e l’omogeneità delle
condotte quanto a modalità esecutive e tipologia di beni lesi, ossia elementi già
presi in debita considerazione dal Tribunale, che li ha ritenuti costituire
esclusivamente indici dell’unicità del movente venale del trarre profitto dal traffi
// Lì
1

/

l’interessato a mezzo del difensore, chiedendone l’annullamento per inosservanza o

di droga, finalità che è ben diversa dal preventivo programma di realizzare le
singole violazioni con modalità deliberate almeno nelle linee generali sin dalla prima
di esse. In ogni caso il ricorso, a fronte della chiara e coerente esposizione delle
ragioni della decisione, deduce profili fattuali solo enunciati, ma non illustrati con
riferimento alle singole vicende giudicate e comunque già sottoposti a valutazione,
per invocarne una diversa e più favorevole considerazione, operazione preclusa nel
giudizio di legittimità, destinato esclusivamente alla verifica circa la corretta
applicazione delle norme di legge sostanziali e processuali e la tenuta logica

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile perché prospetta censure non
consentite e manifestamente infondate, con la conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella
proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

dell’apparato giustificativo dei provvedimenti giudiziari.

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