Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7652 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7652 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARINI MAURIZIO N. IL 16/08/1970
avverso l’ordinanza n. 226/2011 TRIBUNALE di MARSALA, del
31/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con l’ordinanza in data 31.7.2012 il giudice dell’esecuzione accoglieva

parzialmente l’istanza avanzata da Maurizio Arini, volta ad ottenere l’applicazione della
disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati
con le sentenze (n. 19) specificamente indicate, rigettando nel resto la richiesta in ragione
della natura non omogenea dei reati e della distanza temporale significativa.

2. Il condannato, con atto del 12.9.2012, ha avanzato personalmente a questa Corte

riferimento ai reati giudicati con quattro delle sentenze già esaminate dal giudice
dell’esecuzione con il provvedimento innanzi indicato che, pertanto, il giudice ha
qualificato come ricorso per cassazione.
Il ricorrente afferma che i reati di cui alle sentenze indicate sono stati commessi in
un arco temporale ristretto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si tratta, invero, della reiterazione della richiesta già esaminata e compiutamente
motivata dal giudice dell’esecuzione e risulta, altresì, palese l’assoluta genericità dei
motivi posti a fondamento del ricorso che non adempiono all’onere di indicare in modo
specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di
annullamento (art. 581, lettera c, cod. proc. pen.) proponendo censure disancorate dal
tessuto argomentativo della pronunzia gravata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

richiesta di applicazione della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., con

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