Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7651 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7651 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORMIDI ALDO N. IL 13/09/1944
avverso la sentenza n. 3663/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
Data Udienza: 09/11/2015
RITENUTO IN FATTO
– che la Corte d’appello di Roma ha, con la sentenza impugnata,
confermato la condanna di Cormidi Aldo, pronunciata dal giudice di prima cura,
per il furto delle borse di Agnoli Lorenza e Ferrandino Stefania;
–
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
riguardo alla prova della responsabilità, affermata sulla base della testimonianza
delle persone offese, la cui attendibilità è stata apoditticamente ritenuta
nonostante le contraddizioni emerse tra la versione dibattimentale e quella resa
in denuncia; b) la mancata valutazione delle dichiarazioni dei testi Giuseppe Vaia
e Alessandro Pontillo (carabinieri), i quali non sono stati in grado di riferire circa
le modalità di ritrovamento delle borse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto rappresenta
pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d’appello e da
questi motivatamente disatteso, sia per quanto concerne la ritenuta attendibilità
delle persone offese, attentamente valutate (le stesse hanno reso, in sede
dibattimentale, dichiarazioni perfettamente compatibili con quelle rese alla P.G.),
sia per quanto attiene al rilievo dato alla testimonianza dei operatori di P.G., che
procedettero alla restituzione delle borse alle vittime, a nulla rilevando che non
ricordassero come, dove e da chi fossero state rinvenute
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015
l’imputato, a mezzo del difensore, lamentando: a) un vizio di motivazione con