Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7650 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7650 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: BONI MONICA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALBOREO ALESSANDRO N. IL 05/01/1975
avverso l’ordinanza n. 6075/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto
1.Con decreto reso il 27 novembre 2012 il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l’istanza proposta dal condannato
Alessandro Alboreo, diretta ad ottenere l’applicazione delle misure alternative alla
carcerazione dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare, in quanto
mera riproposizione di richiesta, basata sui medesimi presupposti di fatti, di altra
precedente già respinta con provvedimento del 10 luglio 2012.
l’interessato personalmente, chiedendone l’annullamento.
Considerato in diritto
L’impugnazione è inammissibile.
1.11 ricorrente si è limitato a far pervenire tramite la direzione della casa
circondariale ove è ristretto in espiazione di pena detentiva la dichiarazione di
impugnazione, riservando ad un atto separato la formulazione dei relativi motivi,
senza che però ciò sia avvenuto.
La totale carenza dell’esposizione delle ragioni in fatto o in diritto, per le quali
si è proposto il ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato,
rende inammissibile l’impugnazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.. Ne
discende la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in
ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore,
della somma che si stima equa di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
2. Avverso l’indicata ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione