Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 765 del 24/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 765 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
NUCCITELLI CLAUDIO N. IL 08/08/1963
avverso l’ordinanza n. 325/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
25/03/2013

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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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1/1to

Data Udienza: 24/10/2013

N.16713/13-RUOLO N.17 C.C.N.P. (2347)

RITENUTO IN FATTO
1.11 P.M. del Tribunale di Roma impugna innanzi a questa Corte l’ordinanza del
25 marzo 2013, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Roma ha disposto, ex art.
130 cod. proc. pen., la correzione dell’errore materiale ravvisato nel dispositivo
della sentenza emessa nei confronti di NUCCITELLI Claudio dal G.U.P. di Roma in
data 16 maggio 2008, irrevocabile il 20 aprile 2010, errore consistito nell’omessa

esclusa.
Ritenutane di conseguenza l’applicabilità, il G.I.P. di Roma ha concesso al
NUCCITELLI l’indulto di cui alla legge n.241 del 2006 nella misura di anni 1 di
reclusione.

2.Secondo il P.M. ricorrente non era consentito nella specie ricorrere allo
strumento della correzione dell’errore materiale, essendo stato al contrario
inammissibilmente modificato il contenuto essenziale di una sentenza ormai
passata in giudicato, atteso che, dall’esame della stessa, poteva agevolmente
desumersi che il giudice di merito non aveva inteso escludere l’aggravante di cui
all’art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, avendo solo dichiarato la stessa
subvalente rispetto alle concesse attenuanti generiche.

3.Con memoria depositata il 10 luglio 2013 NUCCITELLI Claudio, per il tramite
del suo difensore, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal P.M. di Roma,
facendo presente che, con la sentenza del 16 maggio 2008, il G.U.P. di Roma
aveva chiaramente inteso inquadrare la fattispecie ascrittagli nell’ipotesi
attenuata di cui all’art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, come poteva
desumersi dalla pena base ritenuta in sentenza, pari ad anni 4 di reclusione ed C
15.000,00 di multa, incompatibile con la pena base prevista dall’art. 73 comma 1
del citato d.P.R., pari, nel minimo, ad anni 6 di reclusione ed C 26.00,00 di
multa; pertanto era evidente la volontà del giudice di merito di escludere
l’aggravante di cui all’art. 80 comma 2 del citato d.P.R., con conseguente
legittimità del ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui
all’art. 130 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto dal P.M. di Roma è fondato.

l

dicitura che l’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 era stata

2.Si ritiene invero che, nella specie, l’ordinanza impugnata è stata
illegittimamente adottata dal G.I.P. del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 130
cod. proc. pen.

3.Secondo il costante orientamento di questa Corte invero (cfr., ex multis, Cass.
Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, Canalicchio, Rv. 232939), il ricorso alla procedura
di correzione dell’errore materiale, di cui all’art. 130 cod. proc. pen., è consentito
quando l’intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la

si che è possibile ricorrere a detta procedura quando essa non comporta una
sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta, atteso
che l’errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuta parte del
processo formativo della volontà del giudice, riverbera i suoi effetti sulla
decisione, la quale può subire interventi correttivi solo prima che si sia formato il
giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall’ordinamento (cfr.,
in termini, Cass. Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 26/1/2011, Sardi, Rv.
249551).

4.11 G.I.P. di Roma non si è adeguata ai principi di diritto sopra enunciati, avendo
egli proceduto, con la disposta correzione di errore materiale, ad un’integrazione
del dispositivo di una precedente sentenza definitiva, emessa ex art. 444 e segg.
cod. proc. pen., violando i canoni imposti dall’art. 130 cod. proc. pen., atteso
che, dall’esame della sentenza di patteggiamento del 16 maggio 2008, emerge
che l’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 non è stata
eliminata, ma solo ritenuta subvalente rispetto alle concesse attenuanti
generiche e la pena è stata quindi determinata applicando in favore dell’imputato
le attenuanti generiche, ritenendo la continuazione fra i reati contestati e
riducendo infine la pena per il rito abbreviato prescelto.
Va in tal modo ritenuto che l’aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del
1990 non è stata eliminata, ma solo ritenuta subvalente dalla sentenza corretta
rispetto alle concesse attenuanti generiche, con conseguente inapplicabilità al
NUCCITELLI dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006.

5.Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato, dandone comunicazione al Procuratore della Repubblica di Roma per
quanto di sua competenza.

P.O.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
2

,

rappresentazione formale della decisione con suo reale ed intangibile contenuto,

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Così deciso il 24 ottobre 2013.

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