Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 765 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 765 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORRE GIUSEPPE N. IL 03/12/1967
avverso la sentenza n. 1260/2014 CORTE APPELLO di CATANIA, del
23/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 04/12/2015

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 4 febbraio 2014 dal locale Tribunale, appellata da TORRE Giuseppe, dichiarato responsabile
del delitto di furto pluriaggravato continuato, commesso il 27 gennaio 2014.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile sia in quanto del tutto generico, ma anche perché proposto oltre la scadenza del termine per l’impugnazione
Invero la sentenza della Corte d’Appello è stata motivata contestualmente all’udienza del 23 settembre 2014, così che il termine per l’impugnazione era di giorni quindici, decorrenti per
l’imputato dalla data di notificazione dell’estratto contumaciale, avvenuta il 27 ottobre 2014, e
scaduto, di conseguenza in data 11 novembre 2014 (martedì). Il ricorso presentato direttamente
in cancelleria dal difensore in data 13 novembre 2014 era quindi proposto oltre la scadenza del
termine previsto dalla legge, e per tale ulteriore ed assorbente causa inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00# alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2015.

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