Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7649 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7649 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SUELOTTO MARIA RITA N. IL 11/05/1959
avverso la sentenza n. 11/2012 TRIBUNALE di VICENZA, del
13/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
Data Udienza: 09/11/2015
RITENUTO IN FATTO
– il Tribunale di Vicenza ha, con la sentenza impugnata, confermato quella
del giudice di pace, che aveva condannato Suelotto Maria Rita per ingiuria in
danno di Kdadry Abdelouhaed;
–
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
sulla base della sola testimonianza della persona offesa, la cui credibilità è stata
ritenuta senza un adeguato vaglio delle dichiarazioni rese e senza tener conto
dell’interesse di cui è portatrice; inoltre, dolendosi del mancato riconoscimento
dell’esimente della reciprocità delle offese e del suo mancato esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa
possono essere poste, da sole, alla base di una pronuncia di condanna, purché
siano sottoposte ad attento vaglio critico e siano provenienti da persona di cui
sia accertata – sulla base della congruenza interna delle dichiarazioni, della
coerenza e linearità del narrato, della personalità dell’offeso e delle ragioni che
sono a base dell’accusa rivolta all’imputato – la sua credibilità soggettiva,
valutata anche alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie;
– che ciò è in concreto avvenuto e che le doglianze difensive sono smentite dalla
semplice lettura delle pronunce di primo e di secondo grado, che si diffondono in
una logica e legittima valutazione del materiale probatorio, con motivazioni
incensurabili in questa sede giacché rivelatrici – contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente – del controllo penetrante e rigoroso cui, il Tribunale
prima e la Corte di Appello poi, hanno sottoposto le dichiarazioni provenienti
dalla donna, evidenziando che si è trattato di dichiarazioni precise, dettagliate,
scevre da amplificazioni accusatorie ed inverosimiglianze, oltre che riscontrate da
quelle del teste Amborsini, che, seppur non ricordando le precise parole, ricorda,
comunque, che l’imputata proferiva espressioni oltraggiose all’indirizzo di
Kdadry;
– che la reciprocità delle offese è stata implicitamente esclusa dal
Tribunale, come anche dal primo giudice, i quali hanno operato una ricostruzione
dei fatti incompatibile con la ricostruzione operata dall’imputata e ritenuto che le
offese furono unidirezionali;
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l’imputata, personalmente, contestando la prova della responsabilità, affermata
- che in sentenza si dà atto che non vi fu richiesta di esame da parte
dell’imputata e che è apodittica l’affermazione contraria dell’imputata, non
sorretta da alcuna indicazione concreta (il fatto che il giudice avesse rinviato
l’udienza del 14/11/2011 per “…dichiarazione dell’imputata” non significa affatto
che fosse stato chiesto l’esame in limine litis, giacché le dichiarazioni
dell’imputata sono anche spontanee;
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 9/11/2015
Il Cons
estensore
Il Presidente
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui