Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7648 del 09/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7648 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KALOUS JAN N. IL 08/03/1975
avverso la sentenza n. 10547/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la

sentenza di prime cure, che aveva condannato Kalous Jan per il reato di furto
pluriaggravato;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché – come emerge dalla
stessa sentenza impugnata – l’attenuante invocata è stata concessa dal giudice
di prima cura: fatto di cui non si è avveduto l’imputato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015

personalmente, denunciando una violazione di legge e una mancanza di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA