Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7647 del 14/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7647 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) DE FAZIO BRUNO N. IL 20/11/1948
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avverso la sentenza n. 46/2011 TRIlleSELDIST. di MESAGNE, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 14/12/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.II Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, con sentenza
emessa il 21/02/2012, dichiarava Bruno De Fazio colpevole del reato di cui
all’art. 30 lett. h), L. 157/1992 (come contestato in atti) e lo condannava alla
pena di C 1.000,00 di ammenda.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

responsabilità penale dell’imputato.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con
quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. Dette
doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto non consentite in
sede di legittimità.[Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997,
rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381; Sez. II, n. 13994 del 23/03/2006, rv
233460; Sez. VI, n. 33435 del 04/05/06, rv 234364; Sez. U, n. 23868 del
23/04/2009, rv 243416]

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Bruno De
Fazio con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 14 Dicembre 2012
Il Componente estensore

dente

legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza della

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