Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7647 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7647 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TERRANA ANTONINO N. IL 12/04/1977
avverso la sentenza n. 3602/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che la Corte d’appello di Palermo ha, con la sentenza impugnata,
confermato quella emessa dal giudice di prima cura, che aveva condannato
Terrana Antonino per il furto di quattro telecamere, aggravato dalla violenza
sulle cose;

l’imputato lamentando un vizio di motivazione con riguardo alla prova
dell’aggravante (che, a suo giudizio, va esclusa per l’assenza di violenza sulle
cose).
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto rappresenta
pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d’appello e da
questi motivatamente disatteso (la Corte d’appello ha dato atto che le quattro
telecamere furono asportate dall’imputato dopo “forzatura” della vetrina);
– che il ricorrente non ha dedotto, né dimostrato, il travisamento della
prova;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

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