Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7646 del 14/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7646 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MORAZZONI FRANCESCO N. IL 01/03/1981
avverso la sentenza n. 7140/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 14/12/2012

1715111

Con sentenza in data 13/2/2012 la Corte di Appello di Milano ha parzialmente confermato la
sentenza del 16/11/2011 del Tribunale di Milano nei confronti del Sig. Francesco
MORAZZONI, concedendo le circostanze attenuanti generiche e riducendo a 2 anni e 8 mesi di
reclusione e 12.000,00 euro di multa la pena inflitta in relazione al reato previsto dall’art.73,
commi 1 e 1-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il 28/7/2011.
Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta il difetto di motivazione
della sentenza in ordine alla ricostruzione del fatto e si lamenta la carenza di motivazione in
ordine alla effettiva offensività della condotta.
La Corte rileva che il contenuto del motivo di ricorso è di difficile decodificazione e risulta privo
di specifica indicazione dei profili che si assumono erroneamente trattati dai giudici di appello.
Invocare una “decisione più favorevole di quella adottata” non è sufficiente a mettere questa
Corte in condizione di capire quali critiche sono mosse alla parte di motivazione che individua
nel numero e nella dimensione delle piantine coltivate un elemento che esclude l’assenza di
offensività unitamente al risultato delle analisi chimiche che hanno rilevato la presenza di
quantità non modesta di principio attivo; si tratta, infatti, di motivazione rispondente ai
parametri interpretativi fissati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte
(n.28605 del 24/4/2008) e non censurabile in base a mere congetture.
Per quanto detto, il ricorso deve essere considerato generico ai sensi degli artt.581, lett.c) e
591, lett.c) cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso Roma il 14/12/2012.

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