Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7646 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7646 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUCCHERI BARTOLOMEO N. IL 22/09/1981
avverso il decreto n. 211/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
14/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Palermo
confermava il provvedimento emesso dal Tribunale della stessa sede con il quale
era stata applicata a Bartolomeo Buccheri la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel
comune di residenza per la durata di anni uno e mesi sei.
La Corte territoriale riteneva corretta l’affermazione della pericolosità sociale

procedimento pendente a carico del proposto, tratto in arresto in epoca recente,
il 30.10.2011, per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente,
peraltro soltanto dopo pochi mesi dalla scarcerazione.
Riteneva irrilevante ai fini della valutazione della pericolosità la situazione
familiare del proposto e, in specie, la condizione di invalidità della madre.

2. Avverso il decreto di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il
Buccheri, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed
il vizio della motivazione in ordine alla attualità della pericolosità sociale.
Lamenta che la Corte di appello non ha valutato compiutamente le
circostanze dedotte con il gravame, limitandosi a ribadire quanto affermato dai
giudici di primo grado. Rileva, in particolare, che era stato rappresentato come il
proposto non svolgesse alcuna attività lavorativa per prendersi cura della madre
disabile e titolare di pensione di invalidità.
Contesta la valutazione del più recente episodio assumendo che si trattava
della detenzione di stupefacenti per uso personale e che il procedimento è
tuttora pendente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, si sostanziano in censure di mero fatto, in gran parte generiche, i
rilievi mossi dal ricorrente in ordine alla valutazione dell’attualità della
pericolosità sulla quale il giudice di secondo grado ha motivato compiutamente
con argomenti ancorati alle circostanze di fatto acquisite in atti. Il giudizio di
pericolosità sociale, come è noto, ben può essere formulato sulla base di
circostanze di fatto tratte da procedimenti penali ancora sub iudice laddove ne
sia operata una oggettiva e compiuta valutazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
2

desunta dai precedenti penali, nonché, dalle circostanze di fatto emerse nel

inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della

Così deciso, il 12 novembre 2013.

ammende.

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