Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7646 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7646 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEFEROVIC IANST N. IL 07/01/1990
HUSOVIC DOMENICO N. IL 13/10/1987
avverso la sentenza n. 20126/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
09/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
Data Udienza: 09/11/2015
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod.
proc. pen., venne applicata a Seferovic Ianst e Husovic Domenico, per il reato di
furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi
– che avverso detta sentenza hanno proposto personalmente ricorso per
cassazione gli imputati denunciando difetto di motivazione “sui motivi di fatto e
di diritto riguardanti la sentenza stessa”;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto assolutamente
generici e privi dei motivi per cui dovrebbe ritenersi il difetto di motivazione (non
è nemmeno specificato quale aspetto della sentenza sarebbe affetto dal vizio
lamentato);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso 9/11/2015
quattro di reclusione ed C 200 di multa ciascuno;