Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7645 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 7645 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVALIERI SANDRO N. IL 25/12/1966
avverso la sentenza n. 1743/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto e in diritto

Con sentenza resa il giorno 23.5.2012 la corte d’appello di Bologna, in
riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica,
confermava la condanna di CAVALIERI Sandro per i reati di cui agli artt. 648, 612
cod.pen., 2-4 L. 895/1967, riconosciuti i fatti uniti tra loro dal vincolo della
continuazione con i reati giudicati con sentenza Tribunale di Ferrara 27.7.2006,
ma escludeva la recidiva e riduceva la pena per il reato continuato da anni quattro

euro 900 di multa.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel
tramite del difensore, deducendo difetto di motivazione: l’affermazione di
colpevolezza sarebbe stata ancorata solo alle dichiarazioni rese dalla persona
offesa del reato di minaccia, senza valutare che costei era portatrice di motivi di
rancore avverso l’imputato e che la sua dichiarazione era stata resa per compiacere
il comune datore di lavoro, offrendogli un pretesto per licenziare il Cavaliere.

Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati. I giudici del merito
hanno affrontato il profilo della credibilità della parte offesa, dando conto del
percorso conducente all’affermazione di attendibilità, percorso che non è affetto da
mende logico o giuridiche. Sulla base del compendio testimoniale raccolto hanno
ritenuto conseguita la prova di colpevolezza dell’imputato sulla base di una
valutazione rientrante nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della

e mesi quattro di reclusione ed euro 1.100 di multa, ad anni tre di reclusione ed

cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

I9L——2

processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA