Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7645 del 12/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7645 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAVALIERI SANDRO N. IL 25/12/1966
avverso la sentenza n. 1743/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
Data Udienza: 12/11/2013
Ritenuto in fatto e in diritto
Con sentenza resa il giorno 23.5.2012 la corte d’appello di Bologna, in
riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica,
confermava la condanna di CAVALIERI Sandro per i reati di cui agli artt. 648, 612
cod.pen., 2-4 L. 895/1967, riconosciuti i fatti uniti tra loro dal vincolo della
continuazione con i reati giudicati con sentenza Tribunale di Ferrara 27.7.2006,
ma escludeva la recidiva e riduceva la pena per il reato continuato da anni quattro
euro 900 di multa.
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato pel
tramite del difensore, deducendo difetto di motivazione: l’affermazione di
colpevolezza sarebbe stata ancorata solo alle dichiarazioni rese dalla persona
offesa del reato di minaccia, senza valutare che costei era portatrice di motivi di
rancore avverso l’imputato e che la sua dichiarazione era stata resa per compiacere
il comune datore di lavoro, offrendogli un pretesto per licenziare il Cavaliere.
Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati. I giudici del merito
hanno affrontato il profilo della credibilità della parte offesa, dando conto del
percorso conducente all’affermazione di attendibilità, percorso che non è affetto da
mende logico o giuridiche. Sulla base del compendio testimoniale raccolto hanno
ritenuto conseguita la prova di colpevolezza dell’imputato sulla base di una
valutazione rientrante nei limiti della plausibile opinabilità di apprezzamento.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della
e mesi quattro di reclusione ed euro 1.100 di multa, ad anni tre di reclusione ed
cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro
mille, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 12 Novembre 2013.