Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7645 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7645 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FASKU ELJOS N. IL 21/05/1976
FERRA BORIAN N. IL 10/08/1983
avverso la sentenza n. 2727/2013 TRIBUNALE di BARI, del
28/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
Data Udienza: 09/11/2015
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Borian Ferra e Eljos Faksu, per il reato di rissa,
la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di anni uno e mesi otto di
– che avverso detta sentenza hanno proposto personalmente ricorso per
cassazione entrambi gli imputati, denunciando la violazione dell’art. 546 cod.
proc. pen. per la ragione che la sentenza manca del dispositivo e della
sottoscrizione del giudice;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la lettura della
sentenza dimostra inequivocabilmente che è munita di dispositivo e di
sottoscrizione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015
reclusione;