Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7644 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7644 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOCATELLI ANGELO N. IL 01/01/1979
avverso la sentenza n. 3979/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 luglio 2012 la Corte d’appello di Bologna, in parziale
riforma della sentenza dell’8 marzo 2012 del G.u.p. del Tribunale di Bologna, che
aveva dichiarato Locatelli Angelo responsabile del delitto di tentato omicidio di
Marseno Renato condannandolo alla pena di anni cinque di reclusione, ha

2. Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione per
mezzo del suo difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha denunciato contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione in relazione alla entità della riduzione della pena per effetto
della concessione delle attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Con dichiarazione autenticata nella firma dal difensore, depositata il 21
giugno 2013 presso la Corte d’appello di Bologna e pervenuta 1’8 luglio 2013 alla
Cancelleria di questa Corte, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al proposto
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (da ultimo,
Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, dep. 18/10/2011, Russo, Rv. 250787).
Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589
cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di
garantire la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato, ferma restando
la facoltà concessa all’imputato detenuto di presentare impugnazioni,
dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore dell’Istituto, prevista
dall’art. 123 cod. proc. pen.
3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la
dichiarazione di rinuncia al ricorso, fatta dal ricorrente con specifica indicazione
del procedimento penale di riferimento, è stata autenticata nella firma dal
difensore di fiducia, avv. Emilio Paolo Rogari, e, depositata presso la Corte
d’appello di Bologna, è stata tempestivamente trasmessa alla Cancelleria di
questa Corte.
2

rideterminato la pena in anni quattro e mesi sei di reclusione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro cinquecento, in
favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella
proposizione del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

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