Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7644 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7644 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMIDOVIC ELENA N. IL 28/12/1981
avverso la sentenza n. 19223/2014 TRIBUNALE di ROMA, del
20/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a Hamidovic Elena per il reato di Furto aggravato,
la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi otto di reclusione

– che avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso per
cassazione l’imputata denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata
pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., per
insufficienza della prova;
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per assoluta genericità, che
non consente nemmeno di comprendere le ragioni della doglianza. Inoltre,
perché si dà espressamente atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta
sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall’articolo 444
cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella
costituita dalla mancanza dei presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria
ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., come pure quella costituita dalla
ritenuta congruità della pena; e ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo
della medesima sentenza, dai quali possa invece desumersi l’assenza di alcuna
delle condizioni anzidette, basta ad escludere ogni violazione di legge e a
soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella
impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio 2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n.
4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod. proc. pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione, a parte il generico richiamo alla insufficienza della prova; il
che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto
causa di inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768
e Sez. Il 21 maggio 2003 n. 27930);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che

ed C 200 di multa;

valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Ammende.
Così deciso il 9/11/2015

spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle

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