Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7643 del 09/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7643 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITALE GAETANO N. IL 08/04/1967
DE BARI TEODORO N. IL 21/05/1975
avverso la sentenza n. 1876/2013 TRIBUNALE di BARI, del
04/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
Data Udienza: 09/11/2015
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod.
proc. pen., venne applicata a De bari Teodoro e Vitale Gaetano, per il reato di
furto aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa nella misura di mesi
– che avverso detta sentenza hanno proposto personalmente ricorso per
cassazione gli imputati denunciando difetto di motivazione in ordine alla mancata
pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., per
insufficienza della prova ed erronea applicazione dell’art. 625, comma 1, n. 7,
cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena; e
ciò, in difetto di elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali
possa invece desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad
escludere ogni violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio
2006 n. 34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione, a parte il generico richiamo alla insufficienza della prova; il
che, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto
causa di inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768
e Sez. H 21 maggio 2003 n. 27930);
– che analogo discorso vale per la ritenuta aggravante dell’art. 625,
comma 1, n. 7, cod. pen., la cui applicazione involge, peraltro, un giudizio di
fatto inobito al giudice di legittimità;
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otto di reclusione ed euro 200 di multa;
- che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso 9/11/2015
P. T. M.