Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7641 del 12/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7641 Anno 2014
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
METTA DOMENICO N. IL 17/04/1979
avverso l’ordinanza n. 455/2009 GIUD. SORVEGLIANZA di BARI,
del 05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Bari respingeva
l’istanza di remissione del debito avanzata, ex art. 6 d.P.R. n.115 del 2002, da Domenico
Metta, ritenendo insussistente il presupposto delle condizioni economiche disagiate.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il predetto, a mezzo del
difensore di fiducia, contestando la valutazione della disagiate condizioni economiche
operata nel provvedimento impugnato, rilevando che

è

proprietario soltanto di un

somma da pagare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata è sostenuta da argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto
sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati.
Le doglianze del ricorrente prospettano esclusivamente rilievi in fatto finalizzati ad
una rivalutazione del merito che esula dai poteri di questa Corte di cassazione che è
giudice di legittimità e che, pertanto, può sindacare soltanto la violazione di legge
(sostanziale o processuale) e l’illogicità o la contraddittorietà del provvedimento
impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento
della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 novembre 2013.

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