Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 7640 del 09/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 7640 Anno 2016
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TASSO SALVATORE N. IL 05/06/1967
avverso la sentenza n. 20/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;

Data Udienza: 09/11/2015

RITENUTO IN FATTO
– che la Corte d’appello di Caltanissetta ha, con la sentenza impugnata,
condannato Tasso Salvatore per lesioni personali in danno di Tasso Giuseppe;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del difensore, contestando la prova della responsabilità,

credibilità è stata ritenuta senza un adeguato vaglio delle sue dichiarazioni e
senza tener conto dell’interesse di cui è portatrice, e dolendosi della mancata
concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione,
nonché della liquidazione del danno;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa
possono essere poste, da sole, alla base di una pronuncia di condanna, purché
siano sottoposte ad attento vaglio critico e siano provenienti da persona di cui
sia accertata – sulla base della congruenza interna delle dichiarazioni, della
coerenza e linearità del narrato, della personalità dell’offeso e delle ragioni che
sono a base dell’accusa rivolta all’imputato – la sua credibilità soggettiva,
valutata anche alla luce delle ulteriori emergenze istruttorie;
– che ciò è in concreto avvenuto, cosicché le doglianze difensive sono
smentite dalla semplice lettura delle pronunce di primo e di secondo grado, che
si diffondono in una logica e legittima valutazione del materiale probatorio, con
motivazioni incensurabili in questa sede giacché rivelatrici – contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente – del controllo penetrante e rigoroso cui, il
Tribunale prima e la Corte di Appello poi, hanno sottoposto le dichiarazioni
provenienti dall’offeso, evidenziando che si tratta di dichiarazioni precise e
lineari, oltre che coerenti intrinsecamente e confortate da elementi di riscontro,
rappresentati dalle dichiarazioni dei testi Lombardo e Valenti, nonché dalla
documentazione medica prodotta;
– che le doglianze in punto di pena sono inammissibili, risolvendosi nella
generica e apodittica affermazione della sua gravosità, senza alcuna
considerazione delle circostanze del fatto e della particolare mitezza usata dal
giudicante, che si è tenuto ben vicino ai minimi edittali nonostante la gravità e
odiosità della condotta; inoltre, senza alcuna indicazione dei motivi per cui

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affermata sulla base della sola testimonianza della persona offesa, la cui

avrebbero dovuto essere concesse attenuanti generiche, che presuppongono
ragioni, non codificate, che consigliano una mitigazione del trattamento
sanzionatorio (già di per sé estremamente mite, per quanto si è detto);
– che il beneficio della non menzione era stato chiesto, con l’appello,
senza alcuna esplicitazione dei motivi, per cui la richiesta doveva ritenersi, ab
origine, inammissibile;

inammissibili, trattandosi di danno liquidato in via equitativa, tenendo conto della
gravità delle conseguenze derivate dall’azione delittuosa (frattura del setto
nasale)
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/11/2015

– che le censure in punto di liquidazione del danno sono parimenti

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